L'esposto dei Colleghi napoletani sulle modalitĂ della detenzione e la violazione del diritto di difesa - La delibera della Giunta al Ministro della Giustizia.
GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
Delibera del 18 febbraio 2016
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane,
preso atto
del documento, datato 16 febbraio 2016, del Presidente della Camera Penale di Napoli, Avv. Attilio Belloni che, facendo proprie le richieste inoltrate al Ministro della Giustizia, al Presidente del C.S.M. ed al Presidente dell’U.C.P.I. dai Colleghi del Foro napoletano – Prof. Avv. Alfonso Stile ed Avv. Alfredo Sorge –, denunziava una gravissima violazione del diritto di difesa e di assistenza personale di un imputato detenuto, attuata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con un provvedimento di trasferimento privo di motivazione ed adottato in violazione della circolare n° 3645/6104 del 26.02.2014; e, dall’altro, in ragione dell’inaccettabile mancanza di qualsiasi decisione in ordine alle legittime istanze di revoca del provvedimento di trasferimento rivolte dai difensori, nonostante il “nulla osta” espresso dal P.M.”;
letti e condivisi integralmente
sia il predetto documento del Presidente della Camera Penale di Napoli, che la richiesta inoltrata dagli Avvocati Stile e Sorge;
evidenziato
come la vicenda portata all’attenzione della Unione delle Camere Penali Italiane non sia affatto isolata e sia caratterizzata da profili di gravità che pongono in pericolo l’esercizio in concreto del diritto di difesa;
che occorre ancora una volta denunziare l’incondivisibile prassi di demandare esclusivamente ad organi amministrativi, quali il D.A.P., le decisioni circa i luoghi e le modalità di detenzione degli imputati in custodia cautelare, sovente incensurati, come nel caso di cui al documento in oggetto, trascurando di conseguenza le esigenze difensive e personali dell’imputato;
che non vi è dubbio, invero che – in costanza di processo ed in un momento in cui l’imputato è per legge presunto innocente – le esigenze di difesa debbano necessariamente prevalere su quelle di sicurezza, peraltro spesso solo presunte, fumose e non rese esplicite;
che, infine, la circostanza che decisioni così fondamentali siano demandate ad un organo non giurisdizionale, priva l’imputato ed i suoi difensori della possibilità di esperire i rimedi e le impugnazioni previste dall’ordinamento. Prova ne sia che le numerose istanze di trasferimento avanzate dai Colleghi napoletani sono rimaste del tutto prive di risposte.
In ragione di ciò
l’Unione delle Camere Penali Italiane, nell’impegnarsi perché si ponga fine ad una prassi che viola palesemente i principi di legalità e riserva di giurisdizione, avanza esplicita richiesta al Ministro affinché si adottino le disposizioni necessarie per effettuare il trasferimento dei detenuti in attesa di giudizio, e dunque presunti innocenti, nel luogo prossimo a quello in cui si sta celebrando il dibattimento che li vede coinvolti, consentendo in tal modo l’esercizio di una difesa effettiva.
Si dispone l’inoltro della presente delibera, unitamente al documento del Presidente della Camera Penale di Napoli, Avv. Attilio Belloni, del 16.02.2016 e all’esposto dell’Avv. Prof. Alfonso Stile e dell’Avv. Alfredo Sorge con relativi allegati, al Ministro della Giustizia, al C.S.M, alla Procura della Repubblica presso la DDA di Napoli e al DAP.
Roma, 18 febbraio 2016
Il Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane
Avv. Beniamino Migliucci
Il Segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane
Avv. Francesco Petrelli
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Qui il link: http://www.camerepenali.it/cat/7382/l_opportunit%C3%A0_penitenziaria_e_il_diritto_di_difesa_.html