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DOCUMENTO CP NAPOLI SU ORDINANZA UFF. GIP 23^

Napoli, 6 giugno 2014
Ill.mo Presidente del Tribunale di  Napoli,
Dott. Carlo Alemi

e, p/c  Al Presidente Coordinatore del Settore Penale
d.ssa Giovanna Ceppaluni
        
                al Presidente dell’Ufficio GIP
Dott. Giustino Gatti

Al Presidente del Consiglio dell’Ordine di Napoli
Avv. Francesco Caia

 

              Oggetto: ordinanza 23 maggio 2014 dell’Ufficio GIP XXIII Sezione.


La Giunta della Camera Penale di Napoli - su richiesta di corretto difensore, peraltro di parte civile - è ancora una volta costretta ad intervenire per stigmatizzare l’ennesimo tentativo di comprimere, mortificare ed, in definitiva, eludere il diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Segnatamente, ci si riferisce al gravissimo episodio avvenuto in data 23 maggio 2014 innanzi al G.I.P. del Tribunale di Napoli, 23° Ufficio, ove, nel corso di un’udienza preliminare che vedeva coinvolti in veste di imputati oltre settanta cittadini, il Giudice ha dato lettura della seguente ordinanza:
“dato atto che la presente udienza preliminare riguarda n. 75 imputati;
considerata l’epoca e la natura dei reati contestati e l’esiguità dei relativi termini di prescrizione;
rilevato che solo per la notifica dell’avviso di fissazione udienza sono stati necessari sei mesi;
ritenuto pertanto necessario nell’esercizio delle proprie funzioni di direzione della udienza ed al fine di concludere l’udienza preliminare in tempi stretti, di contingentare i tempi di discussione dei difensori, concedendo loro n. 5 minuti ad imputato;
rilevato che gli imputati che vogliano approfondire le posizioni dei rispettivi assistiti potranno depositare memoria scritta entro le successive udienze del 30.06.2014 e 23.07.2014;
P.Q.M.
Disciplina lo svolgimento della udienza preliminare nei termini di cui in motivazione”.
L’ordinanza citata – attesa la sua macroscopica contrarietà ai principi basilari che informano uno Stato democratico (potrebbe, invero, in astratto definirsi un provvedimento con riflessi da “stato autoritario”) – potrebbe circoscriversi alla condotta inaccettabile di un singolo magistrato che, stravolgendo il ruolo attribuitogli dalla legge di direzione dell’udienza, giunge a teorizzare la possibilità di eliminare – di fatto – la discussione orale dall’ambito dell’udienza preliminare.
L’esperienza ci insegna che, purtroppo, non è così.
La progressiva compressione dei diritti della difesa non è, invero, un’eccezione che dipende dalle “eccentriche” interpretazioni di uno o più singoli magistrati. È, di contro, una prassi (più volte denunziata dalla Camera Penale di Napoli e dall’U.C.P.I.) che si va sedimentando da oltre venti anni e che vede, nel migliore dei casi, la difesa come un fastidioso orpello a cui poter dedicare ben pochi minuti, nel caso di specie, addirittura, quantificati in 5’ !
Se ci si sofferma, poi, sulle ragioni addotte dal giudice a sostegno della sua incondivisibile ordinanza, il quadro si tinge di tinte ancora più grottesche.
Ebbene, secondo quanto asserito dal giudice, la contingentazione del tempo di parola concesso alla difesa, sarebbe giustificato dalla grande quantità di imputati, dalla circostanza che stanno per spirare i termini di prescrizione e, dulcis in fundo, dalla circostanza che per la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza sono stati necessari 6 mesi.
Non vi è chi non scorga in tale apparato argomentativo un totale stravolgimento dei canoni della logica.
Ed invero, si vuole far pagare ai malcapitati imputati i disservizi degli uffici giudiziari (è normale che occorrano 6 mesi per effettuare le notifiche ?), le scelte quantomeno opinabili delle Procure della Repubblica (non è finalmente giunto il momento di riflettere sull’opportunità di imbastire dei processi – monstre – 75 imputati ! -, il più delle volte “spettacolari” quanto improduttivi ?), la lunghezza di indagini le cui conclusioni si protraggono sovente sine die ed, infine, i carichi di lavoro dei singoli magistrati.
Risulta  tragicamente risibile (oltre che evidentemente ingiusto) ricordarsi della necessità di svolgere i processi in termini ragionevoli, di evitare che spirino i termini di prescrizione, soltanto quando ha inizio il contraddittorio, quando finalmente l’imputato, attraverso l’intervento del difensore, può far valere le proprie ragioni.
Non vi è dubbio che l’efficienza della macchina giudiziaria sia un valore importante e che i processi, per poter essere giusti, devono durare un tempo ragionevole. Tuttavia, occorre sempre ricordare che la ragionevole durata del processo ed il diritto di difesa non sono valori che hanno il medesimo peso specifico. Nel caso in cui i due valori entrino in conflitto dovrà sempre prevalere il diritto dell’imputato a svolgere nei modi e nei tempi opportuni la propria difesa.
Ma vi è di più.
Ancor più grave dell’ordinanza testé citata risulta la risposta fornita dal Giudice a seguito delle osservazioni e delle opposizioni che le difese avevano avanzato a seguito della lettura dell’ordinanza.
Il Giudicante, invero, nel confermare l’ordinanza, ha evidenziato di essere oberato da “altre complesse articolazioni in corso” e che del contenuto dell’ordinanza era stato informato il Presidente del Tribunale (cfr. verbale di udienza allegato).
Infine, dando vita ad un involontario calembour, il G.I.P. conclude affermando che la forma orale non è prescritta da alcuna norma a pena di nullità”. Se si seguisse tale paradossale logica (sic !) potrebbe giungersi a sostenere che non prevedendo la Costituzione il diritto di ognuno a respirare, ciascun individuo potrebbe essere privato di tale facoltà….
Da ultimo, pare opportuno fare un breve cenno alle osservazioni redatte dal Presidente Coordinatore del Settore Penale a seguito della richiesta congiunta delle difese di assegnazione del processo a diverso magistrato.
Sul punto, si evidenzia che la risposta fornita dal Coordinatore – benché senz’altro corretta da un punto di vista giuridico – sembra anch’essa scontare un inconscio condizionamento ed un errore di prospettiva laddove afferma che “i difensori lamentano una violazione del diritto di difesa conseguente all’eccessivo carico di lavoro da cui sarebbe gravato il giudice per le indagini preliminari assegnatario del processo”.
I difensori - come è ovvio – non hanno mai affermato che la lesione del diritto di difesa sarebbe stata determinata dagli eccessivi carichi di lavoro del G.I.P.
I difensori, di contro, hanno evidenziato e lamentato la palese violazione del diritto di difesa a causa della decisione del G.I.P. di contingentare in appena 5 minuti le discussioni orali per ciascun imputato. Decisione che il G.I.P. ha giustificato asserendo di essere oberato da “altre complesse articolazioni in corso”. In altri termini, le difese hanno contestato la decisione del G.I.P. di concedere un tempo offensivo per la trattazione di ogni singola posizione e non già il presunto enorme carico di lavoro dello stesso.
Per l’effetto di quanto sopra, si comunica alle SS.VV. che gli avvocati penalisti non tollereranno in futuro prevaricazioni anche soltanto enunciative finalizzate a comprimere il diritto di difesa, auspicando che i contenuti dell’ordinanza in oggetto non siano stati preventivamente portati alla Sua conoscenza, contrariamente da quanto sembrerebbe evincersi dalla lettura del verbale di udienza.
In attesa di cortesi riscontri, si rappresenta che la Giunta della Camera Penale di Napoli ha immediatamente deliberato lo stato di agitazione della categoria.
Ossequi,

Il Presidente                                                                                        Il Segretario
Avv. Domenico Ciruzzi                                                             Avv. Alfredo Sorge

La Giunta
Avv. Ilaria Criscuolo
Avv. Paolo De Angelis
Avv. Giampiero Pirolo
Avv. Maurizio Capozzo
Avv. Marco Muscariello
Avv. Roberto Guida
Avv. Carlo De Pascale

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