|      Allegato: Visualizza      |      Categoria: GIURISPRUDENZA CASSAZIONE

MISURE CAUTELARI - PERSONALI – RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE - DOLO O COLPA GRAVE DELL'INSTANTE - INGIUSTIZIA SOSTANZIALE O FORMALE DELLA DETENZIONE - CONSEGUENZE

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’avere dato o concorso a dare causa alla misura custodiale per dolo o colpa grave, opera anche nel caso (previsto dall’art. 314, comma 2, c.p.p.) di riparazione per sottoposizione a custodia cautelare in assenza delle condizioni di applicabilitŕ di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p. Il Supremo collegio ha, peraltro, precisato, che tale operativitŕ non puň concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo “causale” che governa la predetta condizione ostativa, nei casi in cui l’accertamento dell’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilitŕ della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela.

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