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SEZIONI UNITE : SENTENZA N. 12067 UD. 17 DICEMBRE 2009 - DEPOSITO DEL 29 MARZO 2010 ",1 ,0 ,0 )'> -->

Le Sezioni unite hanno stabilito che la persona offesa, che sia al contempo indagata o imputata di un reato connesso ai sensi dell’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. o di un reato collegato ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., non puň assumere l’ufficio di testimone senza che sia stata previamente avvertita a norma dell’art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. e senza l’osservanza delle regole della c.d. testimonianza assistita, con l’ulteriore precisazione che puň invece rendere testimonianza, senza il menzionato previo avviso ma con la necessaria osservanza delle regole della testimonianza assistita, dopo la pronuncia della senza irrevocabile di proscioglimento, che se pronunciata “per non aver commesso il fatto” rende possibile l’assunzione dell’ufficio di testimone senza alcun tipo di assistenza e di previo avviso. Detta disciplina, hanno poi aggiunto le Sezioni unite, non trova applicazione per la persona sottoposta ad indagine la cui posizione sia stata definita con pronuncia di archiviazione perché per essa sono assai meno pregnanti le esigenze di prevenire pregiudizi al diritto di difesa, comunque evitabili in forza delle garanzie apprestate dall’art. 198, comma 2, cod. proc. pen. – diritto del testimone a non autoincriminarsi – e dall’art. 63 cod. proc. pen. – inutilizzabilitŕ radicale delle dichiarazioni autoindizianti del dichiarante non indagato o non imputato.

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